Tempo di lettura: 1 minuto/i
Di Jennifer Bono
Oggi le minoranze religiose sono veramente tutte uguali davanti alla legge?
Gli articoli che definiscono il principio di uguaglianza sono gli artt. 3 e 8 comma 1 della Costituzione che appunto sanciscono che “tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge” e tutte le “confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge”.
La libertà definita dall’art. 8 comma 1 della Cost. incontra un solo ed unico limite che gli Statuti delle singole confessioni non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
È necessario fare una premessa in questo caso, i rapporti con le confessioni religiose sono regolati in modo diverso, mentre per la Chiesa cattolica è previsto un Concordato, con le altre confessioni l’art. 8 terzo comma invece ci sancisce che questi rapporti sono regolati per legge sulla base di intese.
Quindi i rapporti con lo Stato da parte delle confessioni che non hanno stipulato un’intesa, sono regolate ai sensi della legge n. 1156 del 1929. Questa è una legge che risale al regime fascista, una legge che ha visto si delle abrogazioni da parte della Corte costituzionale, ma che ancora oggi prevede delle restrizioni nei confronti di tutte quelle minoranze che non hanno visto un’intesa. Possiamo quindi dire che davanti alla legge non tutte le confessioni sono uguali, perché addirittura anche chi fa richiesta di accedere alle trattative per stipulare l’intesa può vedersi chiudere la porta da parte del Governo, che in base alla sentenza n. 52 del 2016 questo ha la discrezionalità di scegliere con quali confessioni stipulare un’intesa.
Oppure, si può arrivare alla stipulazione dell’intesa, ma non vederla mai approvata tramite legge, come il caso dei Testimoni di Geova, che hanno stipulato due intese una nel 2007 e una nel 2012 ma che non sono mai state approvate tramite legge.
Viviamo in un contesto, ancora oggi, dove la minoranza religiosa non trova una completa uguaglianza perché sussistono delle regolamentazioni diverse nella disciplina dei rapporti, è necessario creare una coesione sulle materie di interesse comune, innanzitutto, tramite una legge generale sulla libertà religiosa che vada ad abrogare la legge “sui culti ammessi” la n. 1156 del 1929 e che le singole esigenze delle confessioni religiose vengano, invece, regolati tramite le intese.